← Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto per i clienti

1. Validità

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le prestazioni che la Senn Logistik GmbH, in qualità di spedizioniere o vettore incaricato (di seguito denominata sinteticamente «Contraente»), eroga o procura per il proprio partner contrattuale (di seguito denominato sinteticamente «Committente»). Il Cliente accetta che le presenti CGC, consultabili in qualsiasi momento all’indirizzo https://senn-logistik.com/agb/agb-kunden, si applichino a tutte le transazioni future, indipendentemente da un ulteriore riferimento esplicito, in particolare in caso di ordini verbali, telefonici o via telex. Eventuali condizioni divergenti del committente, che non siano state espressamente (per iscritto) riconosciute dal contraente, sono prive di efficacia, anche se non vengono espressamente contestate. Il committente non può in alcun caso fare riferimento alle proprie condizioni generali di contratto, anche qualora queste fossero incluse negli ordini. Non si applicano condizioni del committente in contrasto con le presenti «Condizioni generali di contratto Senn» e con l’AÖSp. Il committente accetta inoltre che le presenti CGC si applichino a tutte le transazioni future, indipendentemente da un ulteriore riferimento esplicito, in particolare in caso di ordini verbali, telefonici o via telex.

2. Offerta

L’offerta del contraente è non vincolante e si basa sui dati di spedizione forniti dal committente, sui prezzi, sulle tariffe, sui tassi di cambio e sugli altri corrispettivi, validi alla data odierna, di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del trasporto. I prezzi offerti sono validi salvo disponibilità di spazio a bordo, spazio di carico e container vuoti. Tutti i supplementi indicati sono validi fino a revoca e salvo l’introduzione di ulteriori supplementi. Tutte le tariffe di nolo indicate sono valide solo in caso di spedizione con partner del contraente. La scelta dei vettori è a discrezione del contraente.

Si concorda espressamente che i prezzi offerti e/o concordati dal contraente siano soggetti a salvaguardia del valore (indicizzazione). Come parametro per il calcolo della garanzia di valore viene utilizzato l’indice dei prezzi al consumo pubblicato mensilmente da Statistik Austria o un indice che lo sostituisca. La base di riferimento per la garanzia di valore è costituita dai valori dell’indice dei prezzi al consumo in vigore al momento della stipula del contratto.

A causa delle forti fluttuazioni giornaliere del prezzo del gasolio, l’offerta del contraente si basa sul prezzo medio variabile dei carburanti diesel, secondo il prezzo pubblicato dal Ministero federale per la protezione del clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e Tecnologia (Prezzi attuali dei carburanti (bmk.gv.at)) alla data di presentazione dell’offerta. Il contraente si riserva pertanto il diritto di applicare maggiorazioni a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio.

Tutti i supplementi indicati sono validi fino a revoca e fatti salvi eventuali ulteriori supplementi.

3. Validità delle AÖSp

In via integrativa si applicano le Condizioni generali austriache per gli spedizionieri (AÖSp) (ad eccezione dei §§ 39-41 AÖSp) nella versione attualmente in vigore, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Wiener Zeitung 1947/184, modificate da ultimo dalla Gazzetta Ufficiale della Wiener Zeitung 1993/68 (disponibili su Internet in inglese e tedesco all’indirizzo https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/spedition-logistik/Allgemeine_Oesterreichische_Spediteurbedingungen_(AOeSp).html. Il committente dichiara di essere un cliente soggetto a restrizioni ai sensi dei §§ 39 e seguenti delle AÖSp. Le AÖSp si applicano anche nei rapporti con committenti stranieri.

4. Validità delle convenzioni

L’adozione delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità delle convenzioni nella loro versione vigente, nella misura in cui le loro disposizioni prescrivano in modo imperativo una regolamentazione diversa, come ad esempio la CMR.

5. Carico e scarico

Il committente deve provvedere sotto la propria responsabilità affinché vengano effettuati il carico e lo scarico della merce. I danni riconducibili a circostanze verificatesi durante il carico o lo scarico ricadono esclusivamente nella sfera di responsabilità del committente; ciò vale anche nel caso in cui il committente non abbia un rapporto contrattuale con l’effettivo caricatore/scaricatore. Qualora, in singoli casi, le operazioni di carico e scarico siano effettivamente eseguite da un ausiliario del contraente, questi deve essere considerato come ausiliario del committente. La responsabilità per le operazioni di carico e scarico ricade sempre, senza eccezioni, sul committente. Il committente deve provvedere affinché il carico sia correttamente fissato, conforme alle disposizioni di legge e, inoltre, assicurato e stivato in modo da garantire la sicurezza del traffico e delle operazioni. L’obbligo di fissaggio del carico spetta esclusivamente al committente, anche nel caso in cui la merce sia stata caricata dall’autista dell’autocarro. Il committente garantisce che l’imballaggio sia idoneo al trasporto. Anche per tali prestazioni (servizi di imballaggio, stivaggio, riempimento di container, fissaggio del carico) si applicano espressamente le disposizioni delle AÖSp. Inoltre, il contraente non è tenuto a effettuare controlli finalizzati alla riparazione della merce. In caso di trasporti a temperatura controllata, il committente è tenuto a pre-raffreddare adeguatamente la merce.

Qualora al contraente sia stato affidato il trasporto di uno o più container, l’intero container è considerato un’unica unità di imballaggio e il contraente è tenuto esclusivamente alla consegna di tale container. Il contraente non risponde di perdite e danni alle merci contenute nel container. In particolare, il contraente non risponde dei danni derivanti da imballaggio, carico e fissaggio inadeguati delle singole merci all’interno del container. Il committente è tenuto a provvedere al cosiddetto “container-stuffing”. Il contraente non è inoltre tenuto a verificare la completezza delle merci presenti nel container. Il committente è tenuto a utilizzare esclusivamente container a tenuta stagna, robusti e integri. Il contraente non risponde dei danni derivanti da difetti di fabbricazione del container. Il contraente non è inoltre tenuto a ispezionare il container per verificare la presenza di danni prima del ritiro. I container refrigerati devono essere regolati correttamente dal committente alla giusta temperatura prima della consegna al contraente.

6. Annullamento

Qualora l’ordine di trasporto venga annullato dal committente, il contraente ha diritto a una penale convenzionale, indipendentemente dalla presenza di colpa, pari all’80% del prezzo del trasporto. Restano impregiudicati eventuali diritti al risarcimento dei danni che vadano oltre tale importo.

Il contraente può annullare l’ordine di trasporto senza alcun costo fino a un’ora prima dell’orario concordato per il ritiro.

7. Merci particolari

Il committente ha l’obbligo di segnalare le caratteristiche particolari della merce trasportata. Il committente è pertanto tenuto, tra l’altro, a comunicare separatamente se il valore della merce supera i 10 € al chilogrammo, se si tratta di merci pericolose o di rifiuti, oppure se la merce trasportata presenta un particolare rischio di furto. Inoltre, il committente deve informare il contraente in merito a una particolare delicatezza della merce e alla corretta gestione (ad es. temperatura di trasporto, ecc.). Il committente conferma di disporre, all’interno della propria azienda, di un responsabile delle merci pericolose e di fornire tutti i dati relativi alle merci pericolose secondo l’ADR. La merce che è o può diventare pericolosa può essere affidata al contraente per il trasporto, indipendentemente dal fatto che figuri in codici o accordi ufficiali o non ufficiali, internazionali o nazionali, solo se la sua natura, il tipo, il nome, l’etichettatura e la classificazione siano stati comunicati per iscritto al contraente e sia stato ottenuto il previo consenso scritto da parte di quest’ultimo. Inoltre, l’imballaggio in cui la merce deve essere trasportata, così come la merce stessa, deve essere chiaramente contrassegnato all’esterno con l’indicazione della natura e delle caratteristiche della merce. Il committente garantisce di osservare e rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di merci pericolose.

8. Cessione, subappaltatori

Il contraente si riserva il diritto di cedere il presente incarico di spedizione o trasporto a terzi, anche senza aver preventivamente ottenuto il consenso del committente. È pertanto autorizzato a ricorrere a subappaltatori. Il contraente, tuttavia, nella scelta dell’impresa da incaricare, agirà con la diligenza propria di uno spedizioniere o vettore diligente.

9. Dichiarazione di valore, interesse particolare alla consegna

Non è possibile concordare un aumento dei massimali di cui all’art. 24 della CMR né un interesse particolare alla consegna ai sensi dell’art. 26 della CMR.

Non è possibile concordare una dichiarazione di valore o di interesse. Il contraente si oppone espressamente a qualsiasi tipo di dichiarazione di valore o di interesse, in particolare a quelle che potrebbero aumentare gli importi massimi di responsabilità previsti dalle convenzioni internazionali. Si sottolinea espressamente che qualsiasi tipo di comunicazione del valore di un ordine, del valore della merce (ecc.) – in qualsiasi forma (in fatture, ordini, bolle di consegna, offerte ecc.) - non comporta in alcun caso la stipula di una dichiarazione di valore o di interesse, anche in assenza di espressa opposizione da parte del contraente. Non è possibile concordare l’aumento o la rinuncia ai limiti massimi di responsabilità stabiliti nelle condizioni contrattuali o nelle convenzioni internazionali.

10. Rispetto di tutte le norme

Il committente è tenuto a rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti, nonché le disposizioni delle autorità doganali, portuali e di altro tipo, e a sostenere e pagare tutti i dazi, le imposte, le tasse ecc., nonché tutte le sanzioni, gli oneri, le spese e i danni.

11. Danni, responsabilità

Qualora le perdite o i danni alla merce non siano riconoscibili esternamente, spetta al mittente o al committente dimostrare che la perdita o il danno si sono verificati durante il periodo di responsabilità o di trasporto. I danni riconoscibili esternamente devono essere segnalati per iscritto al contraente immediatamente al momento della consegna; i danni non riconoscibili esternamente devono essere segnalati senza indugio dopo la loro scoperta, al più tardi entro sette giorni.

Il contraente è esonerato dalla responsabilità, in particolare, qualora la perdita o il danneggiamento siano derivati da uno o più dei seguenti fatti che comportano un rischio particolare:

a) trasporto in veicoli aperti;

b) mancanza o difetti dell’imballaggio per le merci che, per loro natura, sono soggette a perdita o danneggiamento in caso di imballaggio mancante o difettoso;

c) carico delle merci da parte del mittente o scarico da parte del destinatario;

d) le caratteristiche naturali di determinate merci, per cui sono soggette a perdita o danneggiamento totale o parziale, in particolare a causa di rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccamento, dispersione;

e) designazione o numerazione errata, imprecisa o incompleta dei colli;

f) trasporto di animali vivi;

g) il trasporto che, ai sensi delle disposizioni applicabili o di un accordo tra il mittente e il vettore riportato nella lettera di vettura, deve essere effettuato con scorta, qualora la perdita o il danneggiamento siano derivati da un rischio che la scorta avrebbe dovuto scongiurare.

È esclusa la responsabilità del contraente in caso di consegne in assenza del destinatario.

Il contraente è esonerato dall’adempimento di uno, più o tutti gli obblighi contrattuali a seguito di calamità naturali, guerra, attacchi terroristici, disordini, serrate, scioperi (ad esempio nei porti) o altri casi di forza maggiore (Force Majeure) e se l’eliminazione di tali impedimenti non rientra nella sfera di controllo diretta del contraente né può essere ottenuta con un adeguato dispendio economico e/o tecnico (a carico del committente), il contraente è esonerato dall’adempimento degli obblighi contrattuali interessati dall’evento di forza maggiore per tutta la durata di tale evento. Gli attacchi informatici (da parte di hacker) costituiscono un caso di forza maggiore.

Salvo diversa disposizione nelle presenti condizioni e salvo l’applicazione obbligatoria di convenzioni internazionali in materia di trasporto, la responsabilità del contraente è limitata come segue:

  • Perdita o danneggiamento della merce: 2 DSP per chilogrammo di merce danneggiata o smarrita
  • Danni da ritardo, ad esempio a causa del superamento dei termini di carico o di consegna: pari all’importo del nolo
  • Altri danni: 5.000 € per ogni singolo caso di danno

Tutti i termini, in particolare quelli relativi alla denuncia dei difetti e all’accertamento del danno, nonché le limitazioni e le esclusioni di responsabilità, si applicano senza eccezioni, nella misura consentita dalla legge, a meno che il committente, l’avente diritto o il richiedente dimostri che il danno è imputabile a un’azione o a un’omissione del contraente, commessa con l’intenzione di provocare tale danno oppure temerariamente e nella consapevolezza che tale danno si sarebbe probabilmente verificato. L’onere della prova per questo grado qualificato di colpa spetta al richiedente. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni patrimoniali e penali. La responsabilità è inoltre limitata ai soli danni materiali ed è in particolare esclusa la responsabilità qualora un danno sia causato da forza maggiore, epidemie/pandemie (ad esempio Covid-19 ecc.), catastrofi naturali, guerra e guerra civile o eventi simili alla guerra, sciopero, serrata, agitazioni sindacali, atti di violenza politica, sovraccarichi nei porti e nei terminal, sommosse, altri disordini civili, sabotaggio, confisca o interventi delle autorità pubbliche o disposizioni o restrizioni ufficiali, oppure se il danno è stato causato da furto con scasso, rapina o altri atti punibili commessi da terzi. La responsabilità è inoltre esclusa qualora il trasporto risulti impossibile a causa di problemi relativi all’infrastruttura ferroviaria.

12. Termini di consegna

Le date di carico e scarico indicate non costituiscono termini di consegna ai sensi dell’art. 19 della CMR, ma solo valori indicativi approssimativi/tempi di percorrenza standard e non possono pertanto essere garantite dal contraente. Il contraente non accetta pertanto reclami relativi al superamento dei termini di esecuzione (di qualsiasi natura essi siano), né accetta alcun costo per eventuali danni consequenziali in caso di ritardi o penali per l’invio tardivo di documenti. È generalmente esclusa qualsiasi responsabilità del contraente per il superamento dei termini di carico o per il mancato rispetto delle «finestre di carico», a meno che il contraente non abbia omesso di rispettare tali termini per colpa particolarmente grave.

13. Scambio dei mezzi di carico

Lo scambio dei mezzi di carico viene effettuato solo nella misura in cui sia possibile e ragionevole e solo previo ordine scritto esplicito, previo pagamento di un supplemento pari al 10% del nolo. Il contraente non si assume alcun obbligo di restituzione per quanto riguarda pallet, mezzi di carico e imballaggi vuoti e non si assume in alcun caso il cosiddetto «rischio di scambio». Nel caso in cui – per qualsiasi motivo – lo scambio dei pallet presso il mittente o il destinatario non sia possibile, il committente non ha diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti del contraente, salvo in caso di atti o omissioni dolosi da parte di quest’ultimo. La responsabilità del contraente per «eventuali differenze nei mezzi di carico» è pertanto totalmente esclusa. Qualora sia stato concordato uno scambio di pallet, spetta al committente provvedere a una scorta sufficiente di pallet presso il destinatario. I costi relativi ai pallet non scambiati o i costi aggiuntivi per un successivo ritiro saranno addebitati al committente. Anche i mezzi di carico non scambiati per colpa del mittente non saranno scambiati presso il destinatario né restituiti.

14. Diritto al pagamento

Il diritto al pagamento del nolo sorge al momento della consegna della merce. Il contraente concede al committente un termine di pagamento di 30 giorni netti a partire dalla data di fatturazione. Il contraente non accetta detrazioni a titolo di sconto di cassa. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto a interessi pari all’1,5% al mese ai sensi del § 29 AÖSp. Inoltre, il committente è tenuto a sostenere integralmente tutte le spese di sollecito maturate, nonché i costi connessi al recupero del credito insoluto.

15. Assicurazione sul trasporto

Poiché la responsabilità del contraente è limitata, si raccomanda la stipula di un’assicurazione sul trasporto. Tuttavia, tale assicurazione sarà valida solo previa espressa richiesta scritta.

16. Equipaggio, veicoli, percorsi

I veicoli impiegati dal contraente sono generalmente gestiti con un solo autista. In caso di accordo scritto relativo a un equipaggio di due persone e previo pagamento di un supplemento di trasporto, il contraente mette a disposizione due autisti, il che consente di ridurre il rischio di furto. Ciò è raccomandabile alla luce dell’attuale situazione di pericolo nel trasporto merci europeo. Le pause di guida e di riposo previste dalla legge possono essere di norma effettuate solo in «parcheggi ordinari». Qualora il committente desideri che le pause di guida e di riposo previste dalla legge vengano effettuate in aree di sosta sorvegliate, ciò deve essere espressamente comunicato per iscritto al contraente in anticipo e può essere concordato previo pagamento di un supplemento.

I veicoli impiegati sono di norma normali semirimorchi con telone. Per ridurre al minimo eventuali rischi, in particolare quello di furto, si raccomanda tuttavia di incaricare espressamente per iscritto il contraente, dietro pagamento di un supplemento, di utilizzare un cosiddetto semirimorchio chiuso, poiché questo garantisce una maggiore sicurezza.

I percorsi scelti dal contraente sono quelli più veloci e convenienti. Qualora il committente desideri un percorso particolare per ridurre al minimo eventuali pericoli, dovrà comunicarlo espressamente e per iscritto al contraente in anticipo; in tal caso potrà essere concordato un percorso alternativo previo pagamento di un supplemento di trasporto.

17. Diritti di pegno e di ritenzione

Il contraente ha un diritto di pegno e un diritto di ritenzione sulle merci o su altri beni di cui ha il controllo, a titolo di tutte le pretese, esigibili e non esigibili, che gli spettano nei confronti del committente in virtù del presente contratto. Qualora il committente non indichi espressamente il proprietario delle merci nella lettera di vettura al momento dell’assegnazione dell’incarico, il contraente può presumere che la merce sia di proprietà del committente. Il committente ha il diritto di vietare l’esercizio del diritto di pegno qualora conceda al contraente una garanzia di pari valore (ad es. una fideiussione bancaria).

18. Sosta

Il contraente ha il diritto di addebitare al committente un’indennità di sosta pari a 480 € al giorno (in caso di sosta inferiore a 24 ore, almeno 60 € all’ora); il contraente ha diritto all’indennità di sosta anche qualora non sussista alcuna colpa da parte del committente. Il diritto all’indennità di sosta sorge quando viene superato un tempo di attesa/sosta complessivo di 1,5 ore. In caso di trasporto speciale, al contraente spetta un’indennità di sosta pari a 600 € al giorno (in caso di sosta inferiore a 24 ore, almeno 120 € all’ora)

19. Compensazione

Il committente non è in alcun caso autorizzato a effettuare riduzioni del nolo o a compensare i crediti del contraente con contropretese. Si applica senza eccezioni il divieto di compensazione e di ritenzione a favore del contraente. Si applica il § 32 AÖSp.

20. Disposizioni particolari per i trasporti marittimi

I supplementi, le spese portuali e le tasse pubbliche indicati dal contraente o da compagnie di navigazione selezionate si riferiscono alla situazione vigente al momento della presentazione dell’offerta. Essi sono soggetti a modifiche fino al giorno dell’imbarco (data B/L) e vengono fatturati «vatos» (valid at time of shipment). Qualora, dal giorno di presentazione dell’offerta fino alla consegna della merce trasportata o, in caso di trasporti in container, fino alla restituzione del/i container da parte della compagnia di navigazione o di altri terzi, vengano applicati supplementi, costi e/o tasse pubbliche aggiuntivi, questi saranno fatturati separatamente dal contraente. Il contraente informerà il committente in merito a supplementi o costi modificati o aggiuntivi, per quanto possibile, in tempi brevi, senza esservi giuridicamente obbligato (purché ne sia a conoscenza). Tali modifiche non autorizzano il committente a recedere dal presente contratto. Qualora, dal momento del ritiro della merce fino alla sua consegna o, se del caso, alla restituzione del/i container, dovessero insorgere costi di demurrage o detention (ovvero spese di sosta, costi di fermo, ecc.), questi devono essere rimborsati dal committente al contraente, a meno che l’insorgere di tali costi non sia stato causato dal contraente in modo doloso o per negligenza grave. Qualora, a causa di eventi imprevedibili per il contraente al momento della presentazione dell’offerta (ad es. insolvenza di una compagnia di navigazione/di un vettore, sospensione o modifica dei servizi di linea o simili), il contraente possa fornire la prestazione dovuta (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga tempestivamente o meno) solo a fronte dell’assunzione di costi aggiuntivi, garanzie ecc. (ad es. diritti di banchina, spese di magazzinaggio, costi di trasbordo e di trasporto alternativo), il committente è tenuto a rimborsare tali costi al contraente. Ciò vale anche per quei costi aggiuntivi derivanti, in particolare, da un necessario cambio di compagnia di navigazione/vettore, da un cambio del porto di scarico, da modifiche al trasporto di pre- e post-trasporto, ecc. Qualora gli eventi sopra menzionati comportino, a seguito dei cambiamenti di mercato da essi determinati, che i prezzi dell’offerta non corrispondano più alle condizioni di mercato, il contraente ha il diritto di adeguare, entro limiti ragionevoli, le tariffe offerte per i trasporti futuri. Il contraente comunicherà per iscritto al committente l’adeguamento delle tariffe. L’adeguamento potrà essere richiesto per la prima volta per i trasporti in cui la data di imbarco (data B/L) sia successiva di una settimana a tale comunicazione. I costi aggiuntivi, sostenuti in particolare in relazione alla protezione e alla conservazione dei container e del carico, sono a carico del committente. Lo stesso vale in caso di impedimenti alla consegna.

Non si assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle merci in vagoni aperti o container open top, container FLAT/piattaforma e rimorchi Mafi. Qualora, in base all’ordine, vengano messi a disposizione container vuoti per il carico («Shipper’s load, stow and count»), questi devono essere controllati immediatamente al momento della consegna per verificarne l’integrità esterna e l’idoneità al carico, in particolare per quanto riguarda la contaminazione olfattiva, la regolazione della temperatura, pulizia ecc. In caso di reclami, questi devono essere segnalati immediatamente per iscritto o per via elettronica al contraente. In mancanza di tale segnalazione, il/i container si considera/considerano integro/i e idoneo/i al trasporto. In tal caso, il contraente non è responsabile per eventuali danni al carico derivanti da tali difetti del container presenti al momento del carico. Salvo diversamente concordato, il committente è responsabile della restituzione dei container vuoti, puliti internamente, presso il luogo indicato dal vettore marittimo/contraente entro 2 giorni. Se i container non vengono restituiti entro 2 giorni, il committente è responsabile del ritardo e delle spese di sosta secondo le tariffe locali in vigore per le spese di ritardo dei container (demurrage) o del noleggio dei container (detention), nonché per ulteriori danni e costi derivanti dalla mancata o tardiva restituzione, compresi i danni e i costi sostenuti dal vettore marittimo o dal suo rappresentante al momento del ritiro dei container. Nel caso in cui il contraente si sia assunto la responsabilità della restituzione dei container vuoti, il committente si fa carico del rimborso di tutti i costi, oneri e spese di qualsiasi natura sostenuti in occasione della restituzione dei container vuoti a causa di atti, omissioni da parte del committente, di un partner contrattuale del committente e di terzi a lui imputabili (destinatari) e/o causati da ritardi di qualsiasi tipo (anche dovuti a procedimenti amministrativi, ad es. doganali). Inoltre, il committente è tenuto a manlevare il contraente da tutti i costi di controstallia/detention/spese/costi di sosta ecc., indipendentemente dalla presenza di colpa.

Il committente è personalmente responsabile del corretto fissaggio del carico, dell’imballaggio adeguato al trasporto e dello stivaggio nel container. In caso di utilizzo di imballaggi in legno massiccio, devono essere rispettate le Norme internazionali sulle misure fitosanitarie (ISPM 15).

Tali servizi (servizi di imballaggio, servizi di stivaggio ecc.) vengono forniti dal contraente solo su espressa richiesta scritta e a fronte di un compenso aggiuntivo. Anche per tali servizi si considerano espressamente concordate le disposizioni delle AÖSp.

In caso di ordini di importazione, il committente deve assicurarsi che, dal lato di partenza (da parte del fornitore del committente), nell’ambito della prenotazione del container vengano ordinati i cosiddetti «carrier-owned / long-leased container» presso la compagnia di navigazione, poiché solo questi possono essere restituiti sul territorio nazionale dopo lo scarico sul lato importazione. In caso contrario (ad es. «short-leased-container»), il ritorno al porto marittimo dovrà avvenire a carico del committente.

Qualora le disposizioni SOLAS comportino costi o oneri aggiuntivi, questi sono a carico del committente.

Il contraente non è tenuto a verificare i dati relativi al peso forniti dal committente. Qualora dal mancato rispetto delle disposizioni SOLAS – in particolare a causa dell’indicazione di un peso del container errato (VGM – verified gross mass) per le spedizioni FCL o di un peso della spedizione errato per le spedizioni LCL – derivino danni (ad es. a causa di ritardi nella consegna), il contraente non ne è responsabile.

21. Disposizioni particolari per i trasporti aerei

Oltre alle presenti condizioni generali di contratto, ai trasporti aerei si applicano le seguenti disposizioni:

Le disposizioni della Convenzione di Montreal si applicano espressamente anche qualora non sussistano i requisiti di applicabilità previsti dalla legge.

Il committente è tenuto a redigere e compilare correttamente la lettera di trasporto aereo ed è responsabile di tutti i danni e i costi sostenuti dal contraente a causa di vizi della lettera di trasporto o delle informazioni in essa contenute.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 300/2008 e dei relativi regolamenti di attuazione, sono prescritti controlli sulle spedizioni di merci trasportate per via aerea, al fine di escludere la presenza di oggetti proibiti e garantire la sicurezza del trasporto. Qualora ciò non possa essere escluso con certezza tramite l’ispezione a raggi X, sarà necessario aprire l’imballaggio mediante taglio. L’apertura dell’imballaggio viene effettuata per eseguire un rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) o per verificare se la merce costituisce un rischio per la sicurezza del trasporto. Anche gli imballaggi interni devono essere aperti per questo controllo, al fine di consentire l’accesso alla merce.

Il committente rinuncia nei confronti del contraente e dei suoi subappaltatori a qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni che possa insorgere a seguito dell’apertura, del disimballaggio e/o dell’imballaggio e della chiusura nell’ambito del controllo di sicurezza sopra descritto. Il committente autorizza espressamente il contraente e i suoi ausiliari ad aprire l’imballaggio.

Qualora al momento del ritiro della spedizione venga riscontrata una discrepanza di peso e/o volume rispetto ai dati riportati nella lettera di vettura, tale valore potrà essere corretto dal contraente.

I seguenti costi e oneri non sono inclusi nelle tariffe di trasporto: indennità di sosta, spese di magazzinaggio, servizi di ritiro, consegna e trasferimento da e verso gli aeroporti, costi assicurativi, commissioni di pagamento in contrassegno, costi connessi allo sdoganamento, sanzioni amministrative, costi sostenuti per il reimballaggio o la riparazione di un imballaggio difettoso (cosa alla quale il contraente non è tuttavia tenuto), costi per il trasbordo o il trasporto di ritorno delle merci e supplementi.

Il committente è responsabile in particolare di tutti i costi derivanti dai ritardi. Il committente è inoltre responsabile di tutti i costi sostenuti dal contraente nel caso in cui le spedizioni contengano oggetti il cui trasporto è vietato, oppure nel caso in cui vengano superati il peso, le dimensioni o il numero di colli del prodotto.

Le merci sensibili alla temperatura e quelle che richiedono una catena del freddo devono essere imballate dal committente in modo tale da tenere conto delle loro specificità e garantire una protezione sufficiente contro gli effetti della temperatura che potrebbero causare danni al carico. Il committente è responsabile in particolare di garantire che l’imballaggio sia dotato di meccanismi di raffreddamento passivi o di misure di raffreddamento (queste ultime in particolare cooling packs), se necessario. Anche le merci sensibili alle basse temperature e che devono essere mantenute a una determinata temperatura positiva devono essere imballate in modo tale che la temperatura rimanga costante indipendentemente dagli influssi esterni, anche senza meccanismi di riscaldamento attivi esterni. Il contraente fa presente che le merci, in particolare durante le operazioni di trasbordo e movimentazione, possono essere esposte a temperature calde e fredde per periodi prolungati e che, pertanto, il committente deve garantire il corretto mantenimento della temperatura già attraverso un imballaggio adeguato. Le merci devono quindi mantenere la temperatura desiderata già grazie all’imballaggio, anche se i colli non si trovano in un magazzino frigorifero, in container refrigerati o in container e magazzini riscaldati. Le indicazioni relative alla temperatura devono in ogni caso essere comunicate al contraente prima del trasporto. Qualora il committente desideri un raffreddamento o un riscaldamento attivo della merce, ciò deve essere esplicitamente comunicato per iscritto e separatamente al contraente.

Il committente conferma che non vengono consegnate merci soggette a restrizioni all’esportazione o all’importazione, né merci soggette a sanzioni, né, in caso di trasporti verso paesi soggetti a sanzioni, merci a «doppio uso».

Qualora le merci contengano speciali «dispositivi di tracciamento» per il monitoraggio della spedizione, ciò deve essere esplicitamente comunicato per iscritto al contraente prima del trasporto.

Il contraente ha il diritto di scegliere liberamente la rotta aerea e i vettori aerei in base alle capacità e alle disponibilità. Il contraente non garantisce un posto fisso su un determinato volo. Qualora un volo selezionato dal contraente venga annullato a causa di condizioni meteorologiche, forza maggiore, scioperi, rivolte, eventi naturali, embarghi, disordini civili, ostilità, guerre, epidemie, pandemie, atti di terrorismo o avvisi governativi, non ne deriva alcuna responsabilità per il contraente.

Il contraente non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia in merito a una determinata sequenza nella gestione delle merci. Non è consentito consegnare spedizioni sensibili alle variazioni di altitudine.

Tutti i termini, in particolare quelli relativi alla notifica dei reclami e all’accertamento dei danni, nonché le limitazioni e le esclusioni di responsabilità, si applicano senza eccezioni, nella misura consentita dalla legge. Le dichiarazioni di valore/dichiarazioni di interesse non sono ammesse in nessun caso; si respinge qualsiasi tipo di dichiarazione di valore/dichiarazione di interesse. I limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Montreal si applicano senza eccezioni a ogni trasporto aereo di merci e a qualsiasi grado di colpa. Non è possibile superare i limiti massimi di responsabilità. Per questo motivo si raccomanda di stipulare un’assicurazione di trasporto. Tuttavia, la copertura assicurativa è valida solo previa richiesta scritta.

22. Disposizioni particolari relative ai trasporti ferroviari

Oltre alle presenti condizioni generali di contratto, ai trasporti ferroviari si applicano le seguenti disposizioni:

Le disposizioni della COTIF/CIM trovano applicazione anche qualora il loro ambito di applicazione legale non sia previsto. Le restrizioni al trasporto nei paesi interessati, in particolare quelle che si verificano dopo la spedizione delle merci, possono comportare costi aggiuntivi (ad es. costi di stazionamento, costi di deviazione, indennità di sosta, costi di movimentazione, ecc.) e saranno fatturate in base alle spese sostenute. In caso di impedimenti al trasporto (ad es. guasti all’infrastruttura ferroviaria, ecc.), l’esecuzione del servizio di trasporto può essere sospesa in tutto o in parte. Il committente è responsabile di tutti i danni alle locomotive, carri, unità di carico e all’infrastruttura ferroviaria causati da lui stesso o da un terzo da lui incaricato (carico, imballaggio o fissaggio difettosi, ecc.) oppure da carri/unità di carico ecc. messi a disposizione dal committente. Il committente è responsabile di garantire che i vagoni e le unità di carico scaricati vengano restituiti completamente svuotati e puliti. Egli è inoltre responsabile per le omissioni, le azioni o le negligenze del destinatario.

Carri, unità di carico, container, vagoni, vagoni cisterna, WAB o altri mezzi di trasporto messi a disposizione dal committente: il committente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni applicabili. Il committente garantisce inoltre che le disposizioni del CSG siano rispettate e che i carri, le unità di carico, i container, i vagoni, i vagoni cisterna, i WAB o altri contenitori di trasporto consegnati siano privi di difetti. Il committente garantisce inoltre che vengano consegnati solo vagoni i cui proprietari abbiano aderito all’AVV. Il committente è responsabile e deve manlevare il contraente da ogni richiesta di risarcimento danni qualora si verifichino danni in relazione a tali carri/container (ad es. danni all’infrastruttura ferroviaria, danni da ritardo, ecc.).

Con l’accettazione della merce da parte dell’avente diritto, tutte le pretese nei confronti del contraente derivanti dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, danneggiamento o superamento del termine di consegna – indipendentemente dal grado di colpa – si estinguono. I diritti non si estinguono solo

a) in caso di perdita parziale o di danneggiamento, se la perdita o il danneggiamento sono stati accertati prima dell’accettazione della merce da parte dell’avente diritto mediante un verbale redatto secondo il modello di cui all’articolo 42 CIM;

b) in caso di danno non visibile esternamente, accertato solo dopo l’accettazione della merce da parte dell’avente diritto, purché egli richieda la constatazione, come previsto dall’articolo 42 CIM, immediatamente dopo la scoperta del danno e al più tardi entro sette giorni dall’accettazione della merce e dimostri inoltre che il danno si è verificato nel periodo compreso tra la presa in consegna della merce e la consegna;

c) in caso di superamento del termine di consegna, qualora l’avente diritto abbia fatto valere i propri diritti nei confronti del contraente entro 60 giorni.

Al momento del carico del rispettivo vagone, il committente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, che il vagone sia conforme alle disposizioni del RID e sia omologato secondo le norme TSI, ORE e UIC.

Il committente è tenuto a rispettare le disposizioni del RID.

Il committente è in ogni caso responsabile del corretto stivaggio, carico, imballaggio e fissaggio del carico. Ciò vale anche nel caso in cui il carico sia stato effettuato da terzi. Il committente garantisce che, al momento della consegna di un vagone/container/unità di carico già caricato, il contenuto sia stato caricato e fissato in modo adeguato al trasporto. Lo stivaggio, il carico, l’imballaggio e il fissaggio del carico devono essere effettuati secondo le linee guida UIC per il carico e l’imballaggio. Le spedizioni che vengono trasbordate all’interfaccia tra scartamento normale e scartamento largo devono essere caricate secondo le direttive UIC relative al carico fino al punto di trasbordo. A partire dal punto di trasbordo, il carico e il fissaggio avvengono secondo le disposizioni SMGS. Il committente garantisce che l’imballaggio e il fissaggio delle unità di carico siano idonei al trasporto. Il committente garantisce inoltre che il contenuto dei container chiusi sia imballato, stivato e fissato in modo idoneo al trasporto.

Il committente deve provvedere personalmente al corretto fissaggio della merce, ovvero alla consegna in condizioni di sicurezza dei mezzi di trasporto precaricati (carri, unità di carico, container, vagoni, vagoni cisterna, WAB o altri contenitori di trasporto, ecc.). Tutti i carri, le unità di carico, i container, i vagoni ferroviari, i WAB o altri contenitori di trasporto devono essere fissati con un lucchetto a staffa massiccio. Il committente deve assicurarsi che tale lucchetto sia stato applicato prima della consegna per il trasporto e che i carri, le unità di carico, i container, i vagoni ferroviari, i WAB o altri contenitori di trasporto siano stati adeguatamente messi in sicurezza. È esclusa senza eccezioni la responsabilità del contraente per perdite o danni connessi al trasporto di carri, unità di carico, container, vagoni ferroviari, WAB o altri contenitori di trasporto consegnati per il trasporto senza adeguati dispositivi antifurto (ad es. lucchetto a staffa massiccio ecc.). Spetta al richiedente fornire la prova della consegna del container/delle unità di carico in condizioni di sicurezza (compreso il lucchetto a staffa, ecc.). È esclusa la responsabilità del contraente per danni connessi all’utilizzo di carri aperti.

Il contraente ha il diritto di addebitare al committente tutti i costi relativi a ritardi o tempi di sosta, secondo le spese sostenute. Tale diritto spetta al contraente indipendentemente dalla colpa del committente o di altre persone.

Il committente si impegna a redigere tutti i documenti di trasporto e la classificazione RID in modo corretto e veritiero. Il committente è tenuto a informare tempestivamente il contraente in merito a tutti gli obblighi di diritto pubblico (compresi quelli fiscali e doganali) connessi al possesso della merce. Il committente risponde di tutte le conseguenze derivanti dall’omissione di tale obbligo.

Qualora il contraente sia incaricato delle pratiche doganali in virtù di un accordo scritto specifico, il contraente agisce in materia doganale in qualità di rappresentante diretto del committente. Il contraente ha il diritto di incaricare un subdelegato per l’espletamento delle formalità doganali. Il committente è tenuto a trasmettere al contraente, in modo completo e tempestivo, tutte le informazioni e la documentazione necessarie, in particolare per la compilazione della lettera di vettura e lo sdoganamento della merce, nonché gli eventuali documenti di accompagnamento richiesti.

Il contraente è esonerato dalla responsabilità nella misura in cui la perdita, il danneggiamento o il superamento del termine di consegna siano stati causati da colpa dell’avente diritto, da un’istruzione dell’avente diritto non imputabile al contraente, da difetti particolari della merce (deterioramento interno, perdita di peso, ecc.), da casi di forza maggiore (ad es. danni alle infrastrutture, ecc.) o da circostanze che il contraente, pur osservando la diligenza media di un’impresa, non avrebbe potuto evitare né di cui avrebbe potuto scongiurare le conseguenze. La responsabilità è inoltre esclusa qualora il trasporto non sia eseguibile o subisca ritardi a causa di problemi relativi all’infrastruttura ferroviaria. Il contraente è inoltre esonerato dalla propria responsabilità nella misura in cui la perdita o il danneggiamento derivino da un rischio particolare connesso a uno o più dei seguenti fatti:

a) trasporto in carri aperti ai sensi delle Condizioni generali di trasporto o qualora ciò sia stato espressamente concordato e annotato nella lettera di vettura; fatti salvi i danni subiti dalle merci a causa degli agenti atmosferici, le merci contenute in unità di trasporto intermodali e in veicoli stradali chiusi trasportati su vagoni ferroviari non sono considerate trasportate in vagoni aperti; se il mittente utilizza teloni per il trasporto delle merci in carri aperti, il vettore risponde solo nella misura in cui è tenuto a farlo per il trasporto in carri aperti senza teloni, anche se si tratta di merci che, ai sensi delle Condizioni generali di trasporto, non devono essere trasportate in carri aperti;

b) mancanza o difetti dell’imballaggio in caso di merci che, per loro natura, sono soggette a perdite o danni in assenza di imballaggio o in caso di imballaggio difettoso;

c) carico delle merci da parte del mittente o scarico da parte del destinatario;

d) la natura intrinseca di determinate merci, per cui esse sono soggette a perdita totale o parziale o a danneggiamento, in particolare a causa di rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccamento, dispersione;

e) designazione o numerazione errata, imprecisa o incompleta dei colli;

f) trasporto di animali vivi;

g) il trasporto che, ai sensi delle disposizioni applicabili o di un accordo tra il mittente e il vettore riportato nella lettera di vettura, deve essere effettuato con scorta, qualora la perdita o il danno siano derivati da un rischio che la scorta avrebbe dovuto scongiurare.

L’onere della prova che il danno sia avvenuto durante un trasporto soggetto a una normativa speciale di trasporto merci imperativa spetta al richiedente. Salvo che non prevalgano disposizioni di legge imperative in materia di responsabilità, la responsabilità del contraente è limitata ai danni diretti e ai seguenti massimali di responsabilità previsti dal presente capitolo. È esclusa la responsabilità per tutti gli altri tipi di danni o perdite (compresi il mancato guadagno, gli interessi, la perdita di reddito o di future opportunità commerciali), in particolare anche per danni e perdite indiretti, strettamente personali o immateriali.

Non è possibile concordare un aumento o una rinuncia ai limiti massimi di responsabilità stabiliti nelle condizioni contrattuali o nelle convenzioni internazionali.

Tutti i mezzi di carico, in particolare container, vagoni ferroviari, carri cisterna, container vuoti, WAB o altri contenitori di trasporto, devono essere riconsegnati, salvo diverso accordo esplicito, in condizioni integre, puliti e privi di sporcizia, etichette o scritte apposte, nonché di contaminazioni. I costi derivanti dal mancato rispetto di tali disposizioni saranno addebitati al committente.

23. Lingua del contratto

La lingua del contratto è sia il tedesco che l’inglese. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono disponibili in versione tedesca e inglese. In caso di difficoltà interpretative, ambiguità o contraddizioni, fa fede il testo della versione tedesca.

24. Foro competente

Tutte le controversie tra le parti sono soggette al diritto austriaco, con esclusione delle disposizioni del diritto internazionale privato. Per tutte le controversie tra le parti, comprese quelle relative alla validità di un contratto stipulato tra le parti, si concorda la competenza del tribunale materialmente competente per A-6343 Erl. Le lingue del contratto sono il tedesco e l’inglese.

Il presente accordo è valido anche senza conferma!