Condizioni generali di contratto del vettore
1. Validità
Le presenti condizioni, consultabili in qualsiasi momento all’indirizzo https://senn-logistik.com/agb/agb-frachtfuehrer, si applicano esclusivamente nel caso in cui la Senn Logistik GmbH, di seguito denominata «Committente» o «AG», conferisca incarichi di spedizione e trasporto al Contraente «AN».
L’ordine di trasporto è vincolante anche in assenza di conferma da parte del Committente. Una conferma scritta contenente modifiche alle clausole contrattuali apportate dal Contraente è considerata priva di efficacia. Gli accordi accessori stipulati verbalmente non hanno alcuna validità.
Indipendentemente dalle richieste telefoniche relative alla disponibilità, il contratto di trasporto si perfeziona solo sulla base dell’ordine di trasporto trasmesso, comprese le condizioni generali di contratto del Committente ivi contenute. Non si applicano condizioni contrarie alle presenti condizioni generali di contratto. Il contraente non può in alcun caso fare riferimento alle proprie condizioni generali di contratto, anche qualora queste fossero contenute nelle conferme d’ordine. In particolare, il contraente non può invocare la validità delle AÖSp o di altre condizioni (ad es. nelle conferme d’ordine ecc.). Eventuali controconferme di contenuto diverso non costituiscono parte integrante del contratto di trasporto e sono prive di efficacia. Al più tardi al momento del ritiro delle merci da trasportare presso il punto di carico, il contraente conferma nuovamente l’accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.
2. Disposizioni applicabili
Per tutti i trasporti si concorda espressamente l’applicabilità della CMR, anche qualora non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1 della CMR o del § 439a dell’UGB. Il contraente risponde nei confronti del committente sempre come se avesse agito in proprio. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 34 della CMR. Per i trasporti all’interno della Germania si applicano le disposizioni del Codice commerciale tedesco (HGB) relative al contratto di trasporto. Per i trasporti all’interno della Germania si considera concordata la responsabilità maggiorata di 40 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di merce danneggiata o smarrita. L’applicazione delle AÖSp è espressamente esclusa per gli incarichi di trasporto conferiti dal committente al contraente.
3. Pacchetto sulla mobilità dell’UE
In base alle disposizioni entrate in vigore con il pacchetto europeo sulla mobilità (in particolare la direttiva 2020/1057 e i regolamenti (UE) 2020/1055 e (UE) 2020/1054), il contraente/vettore è soggetto a ulteriori obblighi, in particolare per quanto riguarda
- gli obblighi di segnalazione
- la disponibilità della documentazione a bordo del veicolo
- l’applicazione della normativa salariale del paese ospitante
- la trasmissione della documentazione su richiesta delle autorità di controllo
- l’utilizzo del modulo standard dell’interfaccia pubblica del Sistema di informazione sul mercato interno (IMI) ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2012
- le disposizioni in materia di accesso al mercato e di cabotaggio
- gli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo
Il contraente/vettore garantisce il rispetto di tutte le disposizioni vigenti nell’UE a seguito dell’introduzione del Pacchetto Mobilità europeo. Ciò vale anche per le disposizioni della legge sulla lotta al dumping salariale e sociale (LSD-BG) e per le normative analoghe vigenti in Europa. Qualora il committente dovesse essere chiamato in causa in qualsiasi modo a causa di violazioni commesse dal contraente/vettore, quest’ultimo è tenuto a manlevare e tenere indenne il committente in ogni sua parte.
4. Annullamento, mancato ritiro della merce
L’ordine di trasporto del committente è vincolante.
In caso di mancato ritiro della merce da trasportare o del mandato di trasporto da parte del contraente, il committente ha il diritto di procurarsi un veicolo sostitutivo e di addebitare al contraente una penale pari al costo del trasporto del veicolo sostitutivo. Rimane impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eccedenti tale importo.
In ogni caso, in caso di annullamento dell’ordine verrà addebitato il 25% del prezzo del trasporto. Il committente può annullare l’ordine di trasporto senza alcun costo fino a un’ora prima dell’orario di carico concordato.
5. Divieto di trasbordo, carichi aggiuntivi e cessione
I trasbordi o i carichi aggiuntivi non sono ammessi in alcun caso nel caso di carichi completi. Inoltre, vige un divieto assoluto di carico aggiuntivo qualora le merci caricate in aggiunta possano danneggiare quelle originarie o sussistano divieti di carico misto. L’incarico a un subvettore è consentito solo previo esplicito consenso scritto del dispatcher competente del committente. Qualora il committente autorizzi in via eccezionale il ricorso a subvettori, questi devono essere preventivamente sottoposti a un rigoroso controllo da parte del contraente e devono aver già eseguito in modo corretto e comprovabile diversi incarichi (almeno 5) per conto di quest’ultimo. È vietato senza eccezioni affidare carichi a subappaltatori che non abbiano già intrattenuto in precedenza rapporti commerciali con il contraente, in particolare tramite borse di carico. È altresì espressamente vietato impilare la merce (ad es. per creare spazio di carico aggiuntivo, ecc.)! In caso di violazione di una di queste disposizioni, viene concordata una penale convenzionale pari a 5.000,00 €, indipendentemente dalla colpa e esclusa dal diritto di moderazione del giudice, a prescindere dall’entità effettiva del danno. Ciò non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni eccedenti tale importo.
In nessun caso i carichi possono essere trasbordati in un magazzino/deposito temporaneo/magazzino di stoccaggio senza l’espressa autorizzazione del committente. In caso di violazione, verrà addebitata una penale pari al 95% del nolo.
6. Targhe
Qualora l’ordine di carico non contenga le targhe, queste non siano corrette o subiscano modifiche, il contraente è tenuto a comunicare immediatamente al committente le targhe corrette. In tal modo, il contraente evita ritardi nel carico e nell’elaborazione della fatturazione del trasporto.
7. Note di credito per il trasporto, termini di pagamento, prove di consegna
Gli accrediti di nolo da parte del committente sono esigibili solo dopo che i documenti di trasporto (lettera di vettura CMR, bolle di consegna, schede di pallet, ecc.) siano stati comprovatamente trasmessi al committente. Il rischio relativo alla trasmissione di tali documenti è a carico del contraente.
Il contraente è consapevole che la fatturazione ai clienti del committente può avvenire solo se le prove di consegna vengono inviate tempestivamente e in forma completa. Il contraente si impegna pertanto a caricare tutti i documenti relativi al trasporto, quali bolle di consegna, lettere di vettura, schede pallet, ecc., entro 7 giorni dal completamento dell’incarico di trasporto sulla piattaforma web del committente indicata nel rispettivo incarico di trasporto (link simile a https://senn-logistik.dotiga.at/external/xxxx). In alternativa, i documenti possono essere inviati entro 7 giorni sotto forma di file PDF separati, indicando il numero d’ordine, all’indirizzo e-mail info@senn-logistik.com. In caso di mancato rispetto di questa disposizione, fatti salvi altri diritti, verrà addebitata una commissione di elaborazione pari a 30 €.
Il termine di pagamento è di 60 giorni; tale termine decorre solo dal momento del ricevimento completo dei documenti di trasporto da parte del committente. In caso di pagamento entro 14 giorni dal ricevimento della documentazione completa, viene concesso uno sconto di cassa del 2%.
8. Compensazione, esclusione dei diritti di pegno e di ritenzione
Il committente ha il diritto di effettuare compensazioni con crediti in contropartita (a prescindere dal titolo giuridico) nonché di applicare riduzioni del nolo in caso di adempimento inadeguato. Si contesta pertanto espressamente qualsiasi divieto di compensazione o di ritenzione (in particolare ai sensi del § 32 AÖSp). Il contraente non ha alcun diritto di pegno o di ritenzione sulle merci che gli vengono consegnate nell’ambito dell’adempimento del presente contratto. Eventuali diritti di pegno e di ritenzione sono pertanto espressamente esclusi. Il contraente è tenuto a includere le relative disposizioni anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori da lui incaricati (qualora il committente abbia autorizzato per iscritto il ricorso a subappaltatori). Il contraente non può compensare alcun credito con crediti o pretese del committente.
9. Obbligo di segnalazione dei sinistri
Il contraente è tenuto a segnalare immediatamente ogni sinistro al committente e alla propria assicurazione di responsabilità civile di trasporto. In caso di danni che superino l’importo di € 2.000,-, il contraente deve incaricare immediatamente un perito o un commissario di avaria di valutare il danno. Per quanto riguarda le altre richieste di risarcimento danni, il contraente è tenuto a richiedere istruzioni al committente. Inoltre, il contraente è tenuto a fornire immediatamente tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l’ulteriore gestione del sinistro da parte del committente o del suo assicuratore.
10. Scambio dei mezzi di carico
Il vettore (in qualità di contraente) è tenuto, senza eccezioni, allo scambio immediato dei mezzi di carico (pallet, casse a rete, ganci per carne, contenitori di plastica, ecc.) sia presso il mittente che presso il destinatario; egli si assume anche il cosiddetto «rischio di scambio». Il vettore deve pertanto disporre di un numero sufficiente di mezzi di carico regolari e scambiabili. Il compenso per tale rischio di scambio è già compreso nel prezzo del trasporto. Per ogni scambio dei mezzi di carico, deve essere inviata al committente una corrispondente ricevuta di scambio insieme alla fattura di trasporto. In caso di mancanza delle ricevute di scambio, il committente è costretto a presumere che il contraente non abbia adempiuto al proprio obbligo. Nel caso in cui il contraente non abbia ricevuto la restituzione dei mezzi di carico presso un punto di scarico, il committente deve essere immediatamente informato, affinché possa provvedere a chiarire la situazione mentre il veicolo si trova ancora presso il punto di scarico. Qualora tale comunicazione non avvenga, o non avvenga tempestivamente, il contraente è responsabile in prima persona del recupero dei mezzi di carico non scambiati. Se i mezzi di carico non vengono scambiati o non vengono scambiati integralmente, ciò deve essere annotato per iscritto sulla lettera di vettura CMR e sul documento di consegna dei mezzi di carico, indicando la motivazione, e deve essere fatto confermare. In caso di esecuzione non corretta dello scambio dei mezzi di carico, il vettore, in qualità di contraente, è tenuto a pagare 20 € per ogni pallet non scambiato o restituito, 100 € per ogni gabbia metallica e, per gli altri mezzi di carico, il prezzo di mercato locale. Inoltre, devono essere corrisposte una commissione forfettaria di gestione pari a 25 € per trasporto e le spese di restituzione dei mezzi di carico non scambiati, pari a 1 € per km fino al punto di restituzione o di ritiro in cui non è stato effettuato lo scambio. La restituzione dei mezzi di imballaggio da parte del contraente entro 21 giorni è oggetto del contratto di trasporto ed è compensata con il nolo. Il committente ha diritto a tali pretese in ogni caso, anche in assenza di colpa da parte del vettore. Inoltre, il contraente è tenuto a tenere di propria iniziativa registrazioni tracciabili relative allo scambio dei pallet per ogni singolo trasporto. Tali registrazioni, ovvero la documentazione e le prove, devono essere trasmesse immediatamente dopo il trasporto, al più tardi insieme alla fattura di trasporto. Attenzione: si accettano solo bolle di consegna dei pallet in originale! Il nolo non è esigibile prima della trasmissione di tali documenti. In caso di trasporti refrigerati, per l’esigibilità della fattura di nolo è inoltre necessaria la trasmissione di un protocollo di temperatura leggibile. In caso di mancanza di documentazione o di registrazioni relative ai mezzi di carico, sarà dovuta una penale convenzionale, indipendentemente dalla colpa e esclusa dal diritto di moderazione giudiziaria, pari all’importo del nolo per ogni ordine di trasporto, ovvero il diritto al nolo decade. Eventuali richieste di risarcimento danni che vadano oltre quanto sopra restano in ogni caso impregiudicate.
I pallet di Düsseldorf non devono, in linea di principio, essere scambiati; tuttavia, il contraente deve documentare i movimenti dei pallet come nel caso degli europallet e far pervenire al committente le relative schede di carico. Qualora il contraente, contrariamente alle istruzioni del committente, dovesse ricevere indietro dei pallet di Düsseldorf presso il punto di scarico, dovrà restituirli al mittente entro 4 settimane. Per i pallet di Düsseldorf non restituiti entro i termini previsti, il committente addebiterà al contraente 8,00 euro per pezzo.
11. Mezzi di fissaggio del carico
Il contraente deve disporre di un numero sufficiente di ausili per il carico (travetti di legno, ecc.) e di mezzi di fissaggio (catene e cinghie di fissaggio, travi di bloccaggio, ecc.); in caso contrario, si configura un difetto del veicolo.
Per soddisfare i requisiti di fissaggio del carico, è indispensabile che il veicolo sia completamente equipaggiato con assi di fissaggio e assi per sponde laterali nel caso di carrozzerie con telone e con aste di fissaggio e barre di bloccaggio nel caso di carrozzerie a cassone, in conformità alla norma DIN. Inoltre, per un carico sicuro durante il trasporto sono necessari almeno travetti di legno, tutte le assi laterali, due assi di tensionamento, 2 travi di bloccaggio, 20 cinghie con cricchetti a leva lunga, 12 occhielli di fissaggio nel pavimento, 24 protezioni per gli spigoli e un numero sufficiente di tappetini antiscivolo.
In caso di mancato rispetto degli accordi/delle istruzioni sopra indicati, il committente si riserva il diritto di far dotare il veicolo, a spese del contraente, dei relativi ausili di carico. Qualora ciò non fosse possibile, il committente si riserva il diritto di impiegare un veicolo sostitutivo e di addebitare al contraente una penale convenzionale, indipendentemente dalla presenza di colpa, pari all’importo del nolo da pagare per il veicolo sostitutivo. Ciò non pregiudica il diritto a un risarcimento danni ulteriore. Il committente ritiene il contraente pienamente responsabile di tutti i costi conseguenti che ne derivano! In ogni caso, per tali spese amministrative verrà addebitata una commissione di gestione pari a 35 €.
Garantire il corretto stivaggio della merce e il fissaggio del carico è, senza eccezioni, compito del contraente; ciò vale anche nel caso in cui sia stato il mittente stesso a effettuare effettivamente il carico.
12. Merci pericolose
In caso di trasporto di merci pericolose, il contraente si impegna a impiegare esclusivamente autisti che abbiano ricevuto una formazione conforme all’ADR e che siano in possesso di un certificato ADR valido. I veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di merci pericolose. In particolare, devono essere soddisfatti tutti i requisiti possibili in materia di attrezzature (coperchio per tombini, pala, scopa, estintore, agenti leganti, contenitori di raccolta, protezione respiratoria, ecc…). Nel caso del trasporto di merci pericolose (ADR), il contraente è inoltre responsabile della corretta dichiarazione sui documenti di trasporto, della corretta etichettatura del carico, del possesso dei documenti di trasporto necessari e della segnaletica del veicolo conforme alla legge. Il contraente è tenuto a garantire il rispetto di tutte le norme in materia di merci pericolose, in particolare l’ADR, nonché di tutte le disposizioni nazionali vigenti nei paesi interessati dal trasporto. Il contraente conferma la presenza di un responsabile delle merci pericolose all’interno della propria azienda.
13. Autorizzazioni e ostacoli al trasporto
Per ogni trasporto, il contraente deve assicurarsi di propria iniziativa che il trasporto possa essere effettuato senza ostacoli e deve verificare preventivamente se sia necessario ottenere autorizzazioni o adottare misure doganali (di qualsiasi natura) ecc. (espletamento di procedure di transito ecc.). Il contraente è tenuto a richiedere al committente tutte le informazioni doganali pertinenti ed è responsabile del corretto sdoganamento e di tutti gli obblighi ad esso connessi. I costi sostenuti dal contraente per lo sdoganamento sono già inclusi nel prezzo del trasporto. Egli non ha pertanto diritto al rimborso dei costi sostenuti in sede di sdoganamento (tariffe, tasse, ecc.). Inoltre, il committente non risponde dei danni derivanti da indicazioni errate nei documenti doganali.
Si presume che il contraente disponga delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il trasporto. Ciò vale anche per tutti i paesi e le relative disposizioni che vengono attraversati nell’ambito del presente incarico. In caso di ritardi imprevisti nel trasporto, danni alle merci o smarrimento delle stesse, il committente deve essere immediatamente informato per telefono e per iscritto. Il contraente manleva il committente da ogni responsabilità per tutti i danni che ne derivino. In caso di impedimenti presso il luogo di carico o scarico o in caso di ritardi nella presa in consegna o nel carico, il contraente deve richiedere immediatamente istruzioni al committente. In caso di ritardi e/o impedimenti, di qualsiasi natura, il committente deve essere informato immediatamente.
14. Obbligo di diligenza
Il contraente è tenuto a selezionare e supervisionare i propri dipendenti e gli altri ausiliari con la diligenza di un vettore diligente. Durante l’esecuzione dell’incarico è severamente vietato il consumo di alcol e/o sostanze stupefacenti. Il contraente deve garantire un aspetto curato e l’igiene personale quotidiana del personale di guida. Prima di maneggiare prodotti sfusi è necessario lavarsi le mani o indossare guanti puliti. Il contraente deve inoltre garantire che il veicolo utilizzato sia in perfette condizioni tecniche e conforme allo stato dell’arte; in particolare, il veicolo utilizzato deve essere sottoposto a manutenzione preventiva e ispezionato regolarmente. È consentito utilizzare esclusivamente veicoli, rimorchi, semirimorchi, cisterne, cassoni intercambiabili/container, gru, impianti tecnici e altre attrezzature in perfette condizioni e idonei alla rispettiva commessa. Il veicolo incaricato del trasporto deve, salvo diversamente concordato nell’ordine di trasporto, soddisfare i requisiti di un veicolo coperto ai sensi della CMR. Danni ai teloni e alle sovrastrutture, condensa nel vano di carico, superfici di carico non spazzate e la presenza di odori nel vano di carico possono comportare il rifiuto del veicolo nei punti di carico e l’addebito di costi e risarcimento danni. Il vano di carico deve essere pulito, in modo da garantire che non si verifichino danni alla merce trasportata. Nel caso di autocisterne, prima del carico deve essere ottenuto un certificato di pulizia rilasciato da un’impresa di pulizia certificata.
È necessario rispettare integralmente le disposizioni dell’ADR, del codice della strada (StVO) e della legge sugli autoveicoli (KFG). Il veicolo deve essere spazzato, pulito e privo di odori, e il telone deve essere assolutamente a tenuta stagna. L’altezza minima interna del semirimorchio deve essere di 2,70 m.
Non deve essere superato il peso totale massimo consentito dalla legge per l’autocarro. Il contraente deve assicurarsi che non vengano superati i carichi massimi ammessi per asse e che il carico sia distribuito correttamente sul piano di carico.
In caso di mancato rispetto degli accordi/delle istruzioni sopra indicati, il committente si riserva il diritto di far equipaggiare il veicolo presso il caricatore a spese del contraente. Qualora ciò non fosse possibile, il committente si riserva il diritto di procurarsi un veicolo sostitutivo e di addebitare al contraente una penale pari al costo del trasporto del veicolo sostitutivo! Tale penale è esclusa dal diritto di moderazione giudiziaria ed è indipendente dalla colpa. Rimane impregiudicato il diritto a un risarcimento danni ulteriore. In ogni caso, per tali spese verrà addebitata una commissione amministrativa di 35 €.
15. Assicurazione di responsabilità civile di trasporto
Il contraente si impegna – prima di accettare un trasporto – a presentare spontaneamente al committente la polizza assicurativa a conferma di una copertura assicurativa sufficiente (somma assicurata minima di 600.000 € per sinistro) e conforme agli standard del settore in Austria. Tale assicurazione deve coprire anche la responsabilità ai sensi dell’art. 29 CMR e i danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico. Qualora il committente non disponga, prima dell’esecuzione del trasporto, della polizza assicurativa attestante la copertura della responsabilità civile da trasporto, egli ha il diritto di stipulare una copertura assicurativa per tale trasporto a favore del contraente; in tal caso, il committente ha il diritto di detrarre il 4% (con un minimo di 40 €) dal prezzo di nolo concordato. Il rimborso del premio non è più possibile a posteriori. Il contraente deve provvedere di propria iniziativa affinché la suddetta polizza assicurativa sia a disposizione del committente. Per i trasporti di cabotaggio, la somma assicurativa minima deve essere conforme alle rispettive disposizioni di legge nazionali. Il committente deve essere immediatamente informato di eventuali modifiche.
16. Trasporti refrigerati
Nei trasporti a temperatura controllata occorre garantire che le temperature specificate dal committente vengano rispettate e costantemente rilevate e registrate mediante appositi strumenti di misurazione e monitoraggio. Il veicolo deve essere dotato di un registratore di temperatura funzionante. Prima di prendere in consegna la merce, il contraente deve verificare che la merce da prendere in consegna sia sufficientemente pre-raffreddata (l’onere della prova spetta al contraente). A tal fine, deve disporre di appositi strumenti di misurazione. I trasporti refrigerati possono essere effettuati solo con un veicolo refrigerato tecnicamente in perfette condizioni e sottoposto a regolare manutenzione. Il contraente è tenuto a conservare i registri delle temperature per un periodo di 3 anni a partire dalla consegna della merce e a consegnarli al committente su richiesta. Inoltre, in sede di fatturazione, devono essere trasmesse al committente copie dei relativi registri di misurazione, oltre ai documenti menzionati nelle presenti condizioni. Tutti gli strumenti di misura devono essere controllati a intervalli prestabiliti e secondo standard/metodi definiti e riconosciuti e, se necessario, devono essere regolati o calibrati. I risultati della verifica, della regolazione e della taratura devono essere trasmessi al committente su richiesta. I veicoli refrigerati e i furgoni devono essere dotati di un numero sufficiente di barre di fissaggio e di altri dispositivi di sicurezza. Nei trasporti refrigerati deve essere garantita un’adeguata circolazione dell’aria. In caso di mancata registrazione della temperatura, il diritto al nolo decade integralmente. Se la temperatura di trasporto non è indicata nell’ordine di carico, il contraente deve richiedere di propria iniziativa istruzioni al committente in merito alla temperatura di trasporto e alla corretta regolazione del gruppo frigorifero.
Per il trasporto di prodotti freschi / a temperatura controllata / refrigerati e farmaceutici, oltre ai punti sopra indicati, si applica quanto segue: i trasporti di prodotti freschi / refrigerati / farmaceutici possono essere effettuati solo con un veicolo refrigerato tecnicamente in perfette condizioni e sottoposto a regolare manutenzione. I pavimenti dei veicoli devono essere mantenuti puliti e in condizioni impeccabili. Devono essere scelti veicoli i cui pavimenti siano facili da pulire e le cui pareti presentino una superficie liscia. Le superfici del veicolo devono essere impermeabili, idrorepellenti e lavabili. I soffitti e le porte dei veicoli e dei veicoli per il trasporto di prodotti surgelati devono essere realizzati in modo tale da impedire l’accumulo di sporco e condensa, nonché la formazione indesiderata di muffa e il distacco di materiali. Devono essere disponibili impianti di refrigerazione adeguati per garantire le condizioni di temperatura dell’aria necessarie a un trasporto igienicamente impeccabile di prodotti freschi, surgelati e farmaceutici.
La pulizia e la disinfezione del veicolo sono considerate misure preparatorie al trasporto. L’operatore di trasporto deve redigere piani di pulizia e disinfezione, adeguati al mezzo di trasporto e alla merce trasportata, e metterli a disposizione del committente su sua richiesta. In relazione alla pulizia e alla disinfezione, si fa riferimento alla NORMA DIN 10 516 (Pulizia e disinfezione) nonché agli elenchi aggiornati dei disinfettanti per il settore alimentare testati secondo le linee guida della Società Tedesca di Medicina Veterinaria e ritenuti efficaci. Devono essere eseguite una pulizia di manutenzione, una pulizia approfondita e una disinfezione.
Per quanto riguarda l’igiene alimentare, si fa riferimento ai regolamenti del pacchetto igiene CE (852/2004 e 853/2004). I requisiti del committente in merito al trasporto di prodotti freschi, prodotti refrigerati e prodotti farmaceutici sono i seguenti: i dipendenti del contraente devono essere formati in materia di HACCP; tali corsi di formazione dovrebbero svolgersi almeno una volta all’anno e dovrebbero trattare i seguenti punti: conoscenze di base in materia di igiene del trasporto e dello stoccaggio, quali ad esempio i requisiti di temperatura; conoscenze di base in materia di pulizia e disinfezione; misure da adottare in caso di infestazione da parassiti; conoscenze di base sui rischi per la salute umana causati da microrganismi, parassiti, residui o corpi estranei. La formazione deve essere documentata e la relativa documentazione deve essere conservata per un periodo di 3 anni e messa a disposizione del committente su richiesta.
I requisiti di temperatura del committente si basano sull’Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate alimentari deperibili (ATP). Restano invariati i requisiti specifici di temperatura previsti dalle normative specifiche relative ai prodotti.
Prima del carico, gli autisti devono osservare quanto segue: il vano di carico deve essere integro, pulito, asciutto e privo di odori/parassiti. Il veicolo deve essere costantemente a temperatura controllata. Prima del carico occorre controllare la stampante termica, verificando anche che vi sia una quantità sufficiente di carta e toner. Durante le pause e/o le interruzioni del viaggio, la temperatura deve essere mantenuta. La catena del freddo/del caldo non deve essere interrotta. Qualsiasi scostamento di temperatura deve essere segnalato immediatamente.
Durante il carico, i conducenti devono osservare quanto segue: è necessario effettuare controlli a campione della temperatura delle merci e annotare immediatamente eventuali scostamenti sulla lettera di vettura CMR, informando l’ufficio spedizioni del committente. Occorre inoltre prestare attenzione all’aspetto esteriore della merce (pallet e imballaggi in cartone). Gli impianti di climatizzazione (gruppo frigorifero, ventilazione) devono funzionare secondo le specifiche. L’autista deve provvedere a un corretto fissaggio del carico. Occorre inoltre controllare l’altezza dei pallet; qualora questi risultassero troppo alti, è necessario informare immediatamente il personale addetto al carico e l’ufficio spedizioni. Infatti, se i pallet sono impilati troppo in alto, la circolazione dell’aria viene ostacolata. Durante le operazioni di carico, il gruppo frigorifero non deve in nessun caso essere spento.
Dopo il carico, è necessario verificare la chiusura delle porte e applicare un lucchetto di sicurezza.
È vietato trasmettere a terzi informazioni relative alla merce, al percorso, alle soste e agli indirizzi. Ad ogni fermata occorre verificare l’integrità del lucchetto di sicurezza. Si devono seguire esclusivamente le istruzioni del committente.
I veicoli destinati al trasporto di prodotti freschi, alimenti surgelati e congelati, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura devono essere scelti e utilizzati in modo tale che la temperatura massima degli alimenti non superi quella specificata dal caricatore o secondo la norma ATP. Il veicolo scelto per i prodotti freschi e gli alimenti surgelati deve essere dotato di una struttura isolante e di un impianto di refrigerazione conformi alla norma DIN 8958/8959, classe C. Per il trasporto di prodotti freschi, alimenti surgelati e congelati, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura, il veicolo deve essere scelto in modo tale che, durante il trasporto, la temperatura massima degli alimenti in qualsiasi punto del carico non superi il valore specificato.
Il vano di carico del veicolo deve essere sufficientemente preraffreddato (tenendo conto della temperatura esterna). A causa di eventuali differenze di temperatura, il termostato dell’impianto di refrigerazione deve essere impostato a una temperatura inferiore di 3 °C rispetto a quella necessaria. Le porte del vano di carico devono essere aperte solo poco prima del carico. In caso di controllo del carico durante il trasporto, occorre assicurarsi che gli alimenti non siano soggetti a fattori che possano influire negativamente sulla loro qualità. L’inizio e la fine delle operazioni di carico devono essere documentati.
Se si devono trasportare prodotti farmaceutici con requisiti di temperatura, occorre sempre attenersi alle indicazioni del produttore/caricatore. Innanzitutto, il semirimorchio deve essere pre-raffreddato/preriscaldato 1 ora prima del carico e, dopo il carico, il gruppo frigorifero deve essere impostato sul funzionamento continuo con il setpoint specificato.
Le temperature degli alimenti / dei prodotti freschi / dei prodotti congelati / surgelati devono essere monitorate costantemente durante il trasporto. È necessario rispettare le condizioni di temperatura specifiche indicate dal produttore o dal caricatore. La misurazione non distruttiva della temperatura deve essere effettuata tra i colli mediante una sonda termica a testa piatta. Il costo aggiuntivo sostenuto dal vettore per tale controllo è compensato dal prezzo di nolo concordato. Prima della misurazione, la sonda deve essere raffreddata il più possibile fino a raggiungere la temperatura del prodotto. Nella misurazione distruttiva, viene praticato un foro nel prodotto. Il foro viene praticato mediante uno strumento pre-raffreddato per penetrare nel prodotto, nel quale viene inserita la sonda. Il foro deve essere di dimensioni tali da racchiudere saldamente la sonda. La sonda deve essere inserita nel prodotto per circa 2,5 cm.
Per quanto riguarda lo strumento di misura, occorre procedere come segue: Il tempo di risposta deve corrispondere al 90% del tempo intercorso tra la prima e l’ultima registrazione in un intervallo di tre minuti. Il sistema dovrebbe presentare una precisione di ± 0,5 °C nell’intervallo di misura compreso tra -35 °C e + 25 °C. Durante la misurazione a una temperatura ambiente compresa tra -35 °C e +25 °C, la precisione di misurazione non deve discostarsi di oltre 0,3 °C. La risoluzione dello strumento deve essere di almeno 0,1 °C (maggiore è la risoluzione di uno strumento di misura, più preciso sarà il valore visualizzato). La precisione del sistema deve essere verificata a intervalli regolari, almeno una volta all’anno. Deve essere disponibile un certificato di taratura valido per il sistema.
Le misurazioni e i controlli della temperatura devono essere effettuati in modo tale da non compromettere la qualità degli alimenti. Le misurazioni della temperatura devono essere effettuate in ogni caso nel luogo di carico e scarico. La temperatura deve essere monitorata anche durante il trasporto. Tale monitoraggio deve essere effettuato con strumenti di misurazione della temperatura di bordo del veicolo. Prima di prendere in consegna la merce, il contraente deve verificare che la merce da prendere in consegna sia sufficientemente preraffreddata (l’onere della prova spetta al contraente). Le misurazioni e i controlli della temperatura devono essere effettuati in modo tale da non compromettere la qualità degli alimenti. Per il controllo della temperatura va applicato, in linea di principio, un metodo non distruttivo (tra i colli). I colli utilizzati per la misurazione della temperatura devono essere rappresentativi del punto più caldo del carico. Se durante il trasporto con veicolo a pieno carico vengono effettuate misurazioni a campione, queste devono essere effettuate in prossimità delle porte. Si raccomanda di contrassegnare i colli utilizzati per la misurazione. Prima della misurazione, la sonda deve essere raffreddata il più possibile fino a raggiungere la temperatura del prodotto (DIN EN 13485).
Il contraente è tenuto a conservare i registri delle temperature per un periodo di 3 anni a partire dalla consegna della merce e a consegnarli al committente su richiesta.
I veicoli devono essere dotati di un numero sufficiente di barre di fissaggio e di altri dispositivi di sicurezza. Nei trasporti refrigerati deve essere garantita un’adeguata circolazione dell’aria. In caso di mancanza delle registrazioni della temperatura, il diritto al nolo decade integralmente. Se la temperatura di trasporto non è indicata nell’ordine di carico, il contraente deve richiedere di propria iniziativa al committente istruzioni relative alla temperatura di trasporto e alla corretta regolazione del gruppo frigorifero.
17. Carico e scarico, fissaggio del carico
Il contraente è tenuto a provvedere alle operazioni di carico e scarico. I danni imputabili a circostanze verificatesi durante le operazioni di carico o scarico rientrano nella sfera di responsabilità del contraente. Il contraente deve provvedere affinché il carico sia correttamente fissato e conforme alle disposizioni di legge. In particolare, spetta al contraente l’obbligo di garantire la sicurezza stradale e la sicurezza operativa del trasporto e del fissaggio del carico. L’obbligo di fissaggio del carico spetta esclusivamente al contraente, anche nel caso in cui sia stato il mittente a caricare la merce. Il contraente deve individuare tutte le fonti di danno prima di effettuare il trasporto e, in particolare, verificare l’idoneità al trasporto del carico/stivaggio e dell’imballaggio. Se necessario, le fonti di danno devono essere eliminate o devono essere richieste istruzioni al committente. Al momento del ritiro della merce, il contraente deve verificare il numero di colli, le caratteristiche e il peso delle merci da trasportare. In caso di discrepanze relative a quantità, qualità e temperatura al momento del ritiro rispetto alle indicazioni fornite dal committente, nonché in caso di imballaggio o stivaggio difettosi, o ancora in caso di impossibilità di effettuare la verifica, il carico deve essere immediatamente interrotto e può essere proseguito solo previa consultazione e su espressa istruzione del committente. In caso di discrepanze, il committente deve essere informato immediatamente e le relative riserve devono essere annotate sulla lettera di vettura. Ai fini della prova dei colli presi in consegna dall’autista presso il rispettivo punto di carico, fa fede la conferma di presa in consegna da firmare.
In caso di carico di prodotti diversi in un’unica unità di carico, questi devono essere chiaramente separati e occorre prestare particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna contaminazione incrociata causata da prodotti incompatibili.
In caso di trasporti in container, il contraente è tenuto a verificare, prima del ritiro, che il container non presenti danni esterni, perdite e che sia funzionante. Qualora vengano riscontrati difetti, questi devono essere riportati per iscritto dal contraente sulla lettera di vettura e documentati con fotografie. In caso contrario, si presume che i danni riscontrati al momento della consegna o successivamente siano stati causati dal contraente e che quest’ultimo ne sia responsabile. Nel corso di un controllo completo, il contraente deve verificare in particolare che il container non presenti rigonfiamenti, crepe, odori sgradevoli e fuoriuscite di liquidi. Inoltre, il contraente deve assicurarsi che il container sia chiuso in modo sicuro e protetto contro i furti. A tal fine, il contraente deve applicare un lucchetto a staffa robusto. In caso di trasporti in container a temperatura controllata, il contraente deve verificare che siano impostate la temperatura corretta e la modalità di raffreddamento adeguata. Le impostazioni di temperatura e il corretto funzionamento del gruppo frigorifero devono essere verificati anche dopo ogni sosta.
18. Obbligo di sorveglianza/Misure di sicurezza
Il contraente si impegna, al momento dell’accettazione dell’incarico e del ritiro della merce da trasportare, a sorvegliare in modo adeguato e continuativo i veicoli a motore, i rimorchi e/o i semirimorchi caricati durante ogni sosta nel periodo compreso tra il ritiro del carico per il trasporto e la sua consegna. Il contraente è tenuto a garantire che i veicoli a motore o le unità di trasporto carichi siano debitamente chiusi a chiave in occasione di ogni sosta (anche di breve durata). I veicoli a motore o le unità di trasporto utilizzati devono inoltre essere dotati di 2 dispositivi antifurto indipendenti l’uno dall’altro, conformi allo stato dell’arte e funzionanti, che devono essere attivati in modo dimostrabile in occasione di ogni sosta, anche se di breve durata. Le porte posteriori dei rimorchi/container devono essere sempre chiuse in modo verificabile (almeno con un lucchetto a staffa massiccio), in modo da impedire in ogni caso l’accesso dall’esterno da parte di terzi. Dopo ogni sosta è necessario verificare l’integrità del lucchetto o delle pareti esterne del vano di carico. Il contraente deve provvedere affinché i veicoli da trasporto carichi (rimorchi, semirimorchi, cassoni intercambiabili, container ecc.) durante la sosta siano sempre adeguatamente sorvegliati e che, durante la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi, vengano parcheggiati esclusivamente in un’area di sosta illuminata e protetta o in un’area aziendale protetta (recintata e adeguatamente sorvegliata). In generale, è consentito utilizzare solo parcheggi sorvegliati. Un elenco dei parcheggi sorvegliati è disponibile, ad esempio, ai seguenti indirizzi: www.iru.org, www.ania.it. La pianificazione del percorso deve essere effettuata in modo tale che – nel rispetto dei tempi di guida e di riposo prescritti – non siano necessarie pause, pernottamenti o altre operazioni di sosta (ad eccezione di brevi rifornimenti di carburante) in parcheggi non sorvegliati. Se necessario, il contraente è tenuto a prenotare preventivamente parcheggi sorvegliati e a organizzare di conseguenza il lavoro dell’autista. Il parcheggio isolato di rimorchi/semirimorchi/cassoni intercambiabili (senza veicolo trainante), nonché il parcheggio del veicolo di trasporto in un’area non sorvegliata, è vietato senza eccezioni (anche in un parcheggio sorvegliato) e in questi casi, di norma, non è prevista alcuna copertura assicurativa da parte delle assicurazioni tradizionali (!!).
Per tutti i trasporti verso l’Inghilterra, a causa dell’attuale rischio di immigrazione clandestina, l’autista deve sigillare il carico e chiudere il camion con un lucchetto per impedire l’ingresso di persone. A causa della situazione attuale, è espressamente vietato parcheggiare entro un raggio di 100 km da Calais. Gli ultimi 100 km fino al porto devono essere percorsi senza soste. È inoltre obbligo del conducente assicurarsi che nessuna persona sia salita a bordo. Il contraente è tenuto a rispettare le direttive del Ministero dell’Interno britannico (Home Office) ed effettuare i necessari «Vehicle Security Checks». La checklist di sicurezza per il veicolo è disponibile all’indirizzo www.gov.uk/government/publications/vehicle-securtity-checklist.
19. Ausiliari
Il contraente è tenuto a informare in modo documentabile (per iscritto) i propri dipendenti e gli altri ausiliari, in particolare i subappaltatori, dell’obbligo di rispettare le disposizioni delle presenti condizioni e ad accertarsi, con la diligenza di un vettore diligente, che tali misure di sicurezza vengano effettivamente osservate. Il contraente deve inoltre assicurarsi che gli autisti di autocarri impiegati dispongano di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di occupazione di stranieri e di distacco e siano impiegati in conformità alle leggi del Paese in cui il veicolo è immatricolato. I conducenti devono portare con sé le prove e i documenti richiesti dalle disposizioni di legge applicabili (in particolare i permessi di lavoro e di soggiorno). Il contraente si impegna a fornire esclusivamente autisti che abbiano almeno una conoscenza della lingua nel luogo di partenza e di consegna tale da consentire loro di comunicare adeguatamente con il mittente, il destinatario e le autorità. Il contraente conferma che il personale di guida è in possesso di una patente di guida valida a livello internazionale e di un certificato ai sensi della direttiva 2003/59/CE (formazione dei conducenti professionisti dell’UE). L’autista deve essere appositamente formato per tutti i requisiti del trasporto e portare con sé i certificati necessari. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti relativi all’ADR e al codice della strada (StVO), al fissaggio del carico e alle norme di sicurezza/abbigliamento di sicurezza. Per motivi di sicurezza, durante tutte le operazioni di carico e scarico il conducente deve indossare sempre scarpe antinfortunistiche, casco, indumenti lunghi e giubbotto ad alta visibilità (a meno che le norme di sicurezza nel luogo di carico o scarico non prevedano requisiti più rigorosi). In caso di trasporti ADR, il conducente deve portare con sé e indossare l’equipaggiamento di sicurezza necessario. In caso di mancato rispetto degli accordi/istruzioni sopra indicati, il committente si riserva il diritto di far equipaggiare il veicolo/il conducente presso il caricatore a spese del contraente. Qualora ciò non fosse possibile, il committente si riserva il diritto di procurarsi un veicolo sostitutivo e di addebitare al contraente l’intero importo dei relativi costi. Il committente ritiene il contraente pienamente responsabile di tutti i costi conseguenti che ne derivano! In ogni caso, per tali spese verrà addebitata una commissione amministrativa di 35 €.
20. Tempi di guida, retribuzione
In molti paesi europei vigono leggi relative al pagamento del salario minimo per il personale di guida, alla lotta contro il dumping salariale e sociale, nonché al rispetto degli obblighi di segnalazione. In alcuni casi, le disposizioni di legge prevedono, in caso di retribuzione insufficiente, una responsabilità civile del datore di lavoro indipendentemente dalla colpa, nonché sanzioni penali. Ai fini del rispetto di tali disposizioni, si concorda quanto segue: il contraente garantisce di aver preso visione delle presenti disposizioni di legge. Il contraente garantisce inoltre di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni di questo tipo; tra queste rientrano in particolare il pagamento tempestivo del salario minimo prescritto, l’adempimento degli obblighi di segnalazione, in particolare la comunicazione del piano di impiego, secondo i moduli di segnalazione previsti a tal fine, la messa a disposizione dei relativi registri salariali e di lavoro per il controllo del salario minimo, che devono essere trasmessi su richiesta delle autorità ai fini della verifica, nonché la garanzia che l’autista di autocarro tenga con sé i registri relativi all’inizio, alla fine e alla durata dell’orario di lavoro giornaliero. Tali registri devono essere conservati per almeno due anni. Il contraente è tenuto a informare in modo documentabile (per iscritto) i propri dipendenti e gli altri ausiliari, in particolare i subappaltatori, dell’obbligo di rispettare le disposizioni relative al salario minimo o delle disposizioni del presente accordo e di accertarsi, con la diligenza di un imprenditore diligente, che tali disposizioni siano effettivamente rispettate. Su richiesta, il contraente è tenuto a presentare immediatamente al committente la relativa documentazione comprovante il rispetto di tali disposizioni di legge. Il contraente si impegna a tenere indenne il committente in modo completo, ovvero senza limiti di importo, da ogni responsabilità e da ogni azione legale. Ciò vale in particolare anche per l’insorgere di spese amministrative, di rappresentanza e di consulenza.
21. Tutela dei clienti
Si considera concordata la tutela dei clienti; in caso di accettazione o mediazione di incarichi o di qualsiasi altro contatto con i clienti del committente e con tutte le imprese che siano in qualche modo coinvolte nell’incarico di trasporto, decadono tutti i crediti del contraente nei confronti del committente. Inoltre, in caso di violazione della presente clausola di concorrenza o di tutela dei clienti, viene concordata una penale convenzionale pari a 35.000,00 €, indipendentemente dall’effettivo ammontare del danno e senza che sia richiesta la prova della colpa, esclusa la facoltà di moderazione da parte del giudice. Ciò non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni eccedenti tale importo.
22. Sosta
È esclusa la richiesta di indennità di sosta in caso di tempi di attesa presso il mittente o il destinatario, ecc., fino a un massimo di 24 ore. Non vengono conteggiati i sabati, le domeniche e i giorni festivi, ovvero in tali giorni non viene applicata alcuna indennità di sosta. È inoltre esclusa la richiesta di rimborso spese, risarcimento danni o altri costi in caso di annullamento dell’ordine da parte del committente entro 10 ore dall’assegnazione dell’incarico. Dopo il periodo concordato di 24 ore di esenzione dall’indennità di sosta, potrà essere addebitata un’indennità di sosta per un importo massimo di 250 € al giorno per ogni autocarro, a condizione che la colpa sia effettivamente imputabile al committente, con onere della prova a carico del contraente. L’indennità di sosta è tuttavia limitata a un massimo di 3 giorni.
23. Obbligo di riservatezza
Per tutti i trasporti vige un obbligo di riservatezza che vieta severamente al contraente di trasmettere a terzi tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’ordine. Il contraente è responsabile in questo ambito per tutti i propri ausiliari. In caso di divulgazione non autorizzata di informazioni a terzi, sarà dovuta una penale contrattuale pari a 10.000,00 €, indipendentemente dalla presenza di colpa ed esclusa dal diritto di moderazione del giudice. Il committente si riserva espressamente il diritto di far valere un risarcimento per danni ulteriori.
24. Date di carico, termini di consegna
Il presente ordine di trasporto è vincolante, salvo opposizione presentata entro un’ora dal ricevimento da parte del contraente. Il contraente è tenuto a presentarsi con il proprio veicolo presso il luogo di carico alla data concordata. In caso di mancata presentazione del veicolo, sarà dovuta una penale convenzionale pari all’80% del nolo (indipendentemente dalla colpa), esclusa dal diritto di moderazione del giudice e indipendente dal danno effettivo. In caso di ritardo nell’arrivo al luogo di carico, è dovuta una penale indipendentemente dalla colpa pari a 100 € all’ora. In entrambi i casi resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eccedenti tale importo. Le date di scarico sono considerate termini di consegna ai sensi dell’art. 19 della CMR. Le date di carico e scarico sono termini fissi assoluti. Il contraente prende atto che il rispetto dei termini di consegna riveste particolare importanza per il committente e che quest’ultimo ha quindi un interesse particolarmente rilevante al rispetto dei termini di consegna. In caso di ritardi di qualsiasi natura, il committente deve essere informato immediatamente. Qualora il contraente non adempia a tale obbligo, il committente ha diritto a una detrazione pari al 30% del nolo.
In caso di ritardo nella consegna è dovuta una penale convenzionale, indipendentemente dalla presenza di colpa, pari a 100 € all’ora.
Ciò non pregiudica il diritto a un risarcimento danni aggiuntivo. Inoltre, in caso di ritardo nella consegna, è dovuta una commissione amministrativa pari a 75 €. Prima di accettare l’incarico di trasporto, il contraente è tenuto a verificare se il termine di consegna possa essere rispettato. Qualora il luogo di carico e/o di scarico dovesse subire variazioni, il contraente è tenuto a eseguire l’ordine di trasporto modificato; il prezzo del trasporto verrà adeguato in misura proporzionale.
25. Prezzi fissi
I prezzi indicati nell’offerta o nell’ordine del committente sono da considerarsi prezzi fissi. Non saranno riconosciuti supplementi, spese o costi (di qualsiasi natura).
26. Scarico secondo la lettera di vettura/l’ordine di trasporto
Lo scarico della merce può avvenire esclusivamente all’indirizzo del destinatario o all’indirizzo di consegna indicato nell’ordine di trasporto/nella lettera di vettura. Eventuali modifiche possono essere apportate solo previa espressa autorizzazione del committente. Qualora i dati riportati nella lettera di vettura differiscano dall’ordine di trasporto, ciò deve essere concordato con il committente prima dell’esecuzione.
27. Lingua del contratto
La lingua del contratto è sia il tedesco che l’inglese. In caso di difficoltà di interpretazione, ambiguità e contraddizioni, fa fede la lingua tedesca.
28. Rinuncia all’eccezione di contratto di trasporto a conto terzi
Il contraente rinuncia espressamente all’eccezione del «contratto di trasporto a conto terzi» (Lohnfuhrvertrag); qualora il presente rapporto contrattuale dovesse essere effettivamente qualificato come Lohnfuhrvertrag, il contraente accetta espressamente di assoggettare tale rapporto contrattuale alle disposizioni in materia di responsabilità previste dal diritto del trasporto (CMR).
29. Prescrizione
Tutti i diritti nei confronti del committente, a prescindere dal fondamento giuridico e dal grado di colpa, cadono in prescrizione entro 6 mesi. Il termine di prescrizione decorre in tutti i casi dal momento dell’assegnazione del rispettivo incarico di trasporto.
30. Disposizioni aggiuntive in base al tipo di mezzo di trasporto
Le presenti disposizioni si applicano per analogia anche a tutti gli altri trasporti (non solo a quelli su camion), indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto. Se del caso, la rispettiva clausola deve essere interpretata in modo tale da essere applicabile anche al trasporto specifico effettuato con il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato (ad esempio: nave, treno, aereo). A seconda del tipo di mezzo di trasporto, si applicano inoltre le seguenti norme anche qualora non sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla legge, purché non siano in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Contratto:
a) Nel trasporto su strada: si applicano le disposizioni della CMR e, in via sussidiaria, quelle dell’UGB.
b) Nel trasporto ferroviario, compreso il trasbordo: si applicano le disposizioni imperative della CIM e, in via sussidiaria, le disposizioni dell’UGB.
c) Nel trasporto aereo: si applicano le disposizioni della Convenzione di Montreal (MÜ), purché siano soddisfatti i requisiti di applicabilità di tale convenzione (art. 1 MÜ). In caso contrario, si applicano le disposizioni della Convenzione di Varsavia (WA).
d) Nel trasporto fluviale: si applicano le disposizioni della Convenzione CMNI, purché siano soddisfatti i requisiti di applicabilità di tale accordo. In caso contrario, si applica la legge austriaca sulla navigazione interna (BinnSchiffG).
e) Nel trasporto marittimo: si applicano tutte le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1978 sul trasporto marittimo di merci (Regole di Amburgo, in breve HR). Ciò vale anche qualora non fossero soddisfatti i requisiti di applicabilità (art. 2 HR). Si precisa espressamente che anche l’art. 23 HR si considera concordato.
f) Nel trasporto multimodale: se il luogo in cui si è verificato il danno è noto, la responsabilità è regolata dal regime di responsabilità applicabile al rispettivo mezzo di trasporto (vedi sopra). Se il luogo in cui si è verificato il danno è sconosciuto, il vettore risponde in base alla normativa in materia di responsabilità più favorevole al committente. Ciò vale anche per eventuali termini di prescrizione e di decadenza.
Tutte le limitazioni di responsabilità del contraente, disciplinate in particolare nelle convenzioni sopra menzionate, non si applicano in caso di dolo e/o colpa grave imputabili al contraente. L’onere della prova dell’assenza di colpa grave o di dolo spetta al contraente. Qualora non sia noto il luogo esatto in cui si è verificato il danno o il mezzo di trasporto su cui si è verificato il danno, e il danno non possa quindi essere concretamente attribuito a una delle modalità di trasporto sopra indicate, la responsabilità è regolata dalle disposizioni generali del Codice civile austriaco (ABGB). Il contraente risponde per la colpa di tutti i dipendenti da lui incaricati e di tutte le altre persone di cui si avvale, direttamente o indirettamente, nell’esecuzione dei trasporti.
31. Esclusione e limitazione di responsabilità
È esclusa la responsabilità del committente per tutti i danni, indipendentemente dal grado di colpa e dalla causa giuridica (ad esempio: danni connessi a carico difettoso, fissaggio del carico, sequestro di veicoli, confische, fermi ecc.). Qualora la precedente esclusione di responsabilità violasse disposizioni imperative e risultasse pertanto inefficace, la responsabilità del committente è limitata ad almeno 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di merce trasportata. Tale limitazione di responsabilità si applica quindi, ad esempio, alle pretese del contraente nei confronti del committente per danni derivanti dalla comunicazione di informazioni, da istruzioni, da documenti consegnati dal committente e da danni causati da un imballaggio difettoso (ad esempio: artt. 7, 10, 11, 12, 22 della Convenzione CMR).
32. Diritto applicabile, foro competente
Tutte le controversie tra le parti sono soggette al diritto austriaco, con esclusione delle disposizioni del diritto internazionale privato. Per tutte le controversie tra le parti, comprese quelle relative alla validità di un contratto stipulato tra le parti, si concorda la competenza del tribunale materialmente competente per A-6343 Erl. Le lingue del contratto sono il tedesco e l’inglese.
Il presente accordo è valido anche senza conferma!